Palermo, 11 nov. 2011 - L’approvazione in aula nella seduta dell’ARS del 9 novembre dell’emendamento per la modifica della normativa vigente riguardo al tema del divieto di bruciatura dei residui agricoli segue a ruota quella di qualche settimana addietro, quando l’on. Giuseppe Laccoto presentò una mozione nella quale “ impegnava il Governo regionale ad intervenire con urgenza nei confronti del Governo nazionale per la modifica della normativa vigente (D.Lgs 205/2010), onde consentire la bruciatura di paglia, sfalci e potature,”.
Oggi – dichiara visibilmente soddisfatto l’on. Laccoto – con l’introduzione di un nuovo articolo di legge si dà un input favorevole contro l’abbandono delle piccole proprietà terriere. Qui in Sicilia –aggiunge il deputato del Pd - la rete è costituita da migliaia di piccoli proprietari che, se privati della possibilità di pulire le campagne e bruciare in loco i prodotti della potatura ed esposti a ulteriori costi di trasporto con le difficoltà connesse spesso a stradine interpoderali che rendono l’accesso disagevole, avrebbero avuto un motivo in più per abbandonare le campagne.
A un agricoltore o una piccola azienda che non ricava molte volte profitto dal proprio lavoro, non si può chiedere un ulteriore sacrificio, peraltro, controproducente.”
Nel convegno svoltosi qualche giorno fa a Portorosa, dedicato a problemi inerenti l’agricoltura, l’on. Laccoto aveva ottenuto l’impegno alla soluzione della problematica da parte dell’Assessore all’Agricoltura e del Presidente della Regione intervenuti ai lavori
E così è stato !
Infatti con il parere favorevole del governo, nell’ambito dell’approvazione del disegno di legge su “ Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca “ è stato introdotto un articolo che testualmente recita: “ In attuazione del comma 1 dell'art. 13, lettera f), del decreto legislativo 205/2010 di modifica dell'art. 185 del decreto legislativo 152/2006 nella Regione Sicilia è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura come pratica agricola nell'ambito dell'azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE e della Direttiva 92/43/CEE."
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